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Legge sul Diritto D’autore

legge sul diritto d'autore

Il Diritto d’Autore viene tutelato nell’ordinamento italiano dalla n.633 legge del 22 aprile 1941 . La legge ha l’obiettivo di tutelare le opere intellettuali, riconoscendo all’autore diritti patrimoniali e morali dell’opera creativa.

Secondo tale normativa i film, come tutte le opere audiovisive disponibili in commercio, sono destinati ad un uso esclusivamente privato. Questo vale per tutte le opere che sono in vendita, utilizzabili a noleggio, scaricabili legalmente sul web o disponibili in streaming.

Se si desidera proiettare queste opere al di fuori delle mura domestiche, occorre munirsi della apposita licenza.

La Legge Italiana sul Diritto d’Autore 633/1941

La Legge Italiana sul Diritto d’Autore 633/1941, costantemente aggiornata nel corso degli anni, illustra la disciplina in modo estremamente dettagliato. Di seguito riportiamo alcuni articoli rilevanti ai fini delle proiezioni in pubblico.

Articolo 15

1. Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale. […]

Articolo 32

Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 44, i diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica o assimilata durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone: il direttore artistico, gli autori della sceneggiatura, ivi compreso l’autore del dialogo, e l’autore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell’opera cinematografica o assimilata.

Articolo 44

Si considerano coautori dell’opera cinematografica l’autore del soggetto, l’autore della sceneggiatura, l’autore della musica, il direttore artistico e il traduttore.

Articolo 45

1. L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell’opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli.

2. Si presume produttore dell’opera cinematografica chi è indicato come tale sulla pellicola cinematografica. Se l’opera è registrata ai sensi del secondo comma dell’articolo 103, prevale la presunzione stabilita dall’articolo medesimo.

Articolo 46

1. L’esercizio dei diritti di utilizzazione economica, spettante al produttore ha per oggetto lo sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta.

2. Salvo patto contrario, il produttore non può eseguire o proiettare elaborazioni, trasformazioni o traduzioni dell’opera prodotta senza il consenso degli autori indicati nell’art. 44.

3. Gli autori della musica, delle composizioni musicali e delle parole che accompagnano la musica hanno diritto di percepire direttamente da coloro che proiettano pubblicamente l’opera un compenso separato per la proiezione. Il compenso è stabilito, in difetto di accordo fra le parti, secondo le norme del regolamento.

4 Gli autori del soggetto e della sceneggiatura, il direttore artistico, gli adattatori dei dialoghi, i direttori del doppiaggio e i traduttori, nonché gli artisti interpreti e esecutori, primari e comprimari, inclusi i doppiatori, hanno diritto a ricevere un ulteriore compenso in misura percentuale sugli incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dell’opera. Tale compenso è irrinunciabile e le relative forme ed entità sono stabilite con accordi tra le categorie interessate.

Art. 78-ter

1. Il produttore di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento è titolare del diritto esclusivo:
a) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, degli originali e delle copie delle proprie realizzazioni;
b) di autorizzare la distribuzione con qualsiasi mezzo, compresa la vendita, dell’originale e delle copie di tali realizzazioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunità Europea se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal produttore in uno Stato membro;
c) di autorizzare il noleggio ed il prestito dell’originale e delle copie delle sue realizzazioni. La vendita o la distribuzione, sotto qualsiasi forma, non esauriscono il diritto di noleggio e di prestito;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dell’originale e delle copie delle proprie realizzazioni, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale diritto non si esaurisce con alcun atto di messa a disposizione del pubblico.

Articolo 171

[…] È punito con la multa fino a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: […]
b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico. […]
d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o rappresentare. […]

Articolo 171-ter

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a euro 15.493 chiunque a fini a di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento , in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento. […]